La legge di bilancio 2017 ha introdotto un‘importante novità sul tema pensionistico: a partire da luglio il diritto a percepire la quattordicesima è esteso ai 64enni con pensioni che superano 750 euro fino a un tetto massimo di 1000 euro.
La conferma arriva dal portale dell’INPS, che fornisce le indicazioni per l’applicazione delle norme in materia pensionistica.
I pensionati che hanno diritto alla quattordicesima
Per ricevere la quattordicesima i pensionati dovranno avere più di 64 anni e un reddito annuo che, nel complesso, non superi i 13.049,14 euro.
Nello specifico l’importo varierà a seconda delle fasce di reddito.
Per coloro che percepiscono 750 euro al mese per 13 mensilità (ovvero un reddito complessivo inferiore a 9.786,87 €) la quattordicesima sarà rispettivamente di:
- 437 euro se hanno maturato fino a 15 anni di contributi;
- 546 euro se hanno maturato dei contributi compresi tra 15 a 25 anni;
- 655 euro se hanno maturato più di 25 anni di contributi.
Per coloro che hanno un reddito compreso tra 9.786,87 e 13.049,14 euro la quattordicesima sarà rispettivamente di:
- 336 euro con 15 anni di contributi;
- 504 euro fino a 25 anni di contributi;
- 420 euro se hanno più di 25 anni di contributi.
Relativamente agli ex lavoratori autonomi l’INPS precisa che occorreranno tre anni di contributi in più rispetto ai pensionati da lavoro dipendente.
La quattordicesima verrà distribuita in due tranche a seconda dell’età dell’avente diritto:
- se il pensionato compirà 64 anni entro il primo semestre 2017, riceverà la quattordicesima a luglio;
- se il 64esimo anno di età sarà compiuto entro il secondo semestre 2017 la quattordicesima sarà erogata a dicembre.
Determinazione dei redditi ai fini della concessione
Ai fini della concessione del bonus aggiuntivo concorre il reddito individuale composto dalla pensione percepita e dai redditi di altra natura. Si escludono dal computo reddituale le indennità di accompagnamento, i trattamenti di famiglia, il reddito della prima casa, il TFR e i ratei pensionistici arretrati. Le indennità per parziale cecità e per comunicazione dei sordomuti sono anch’esse escluse dal reddito, insieme alle pensioni di guerra.
Non si ha diritto alla quattordicesima in caso di trattamenti d’invalidità civile di natura assistenziale e nel caso di trattamenti di disoccupazione, di recepimento di pensione o assegno sociale.
La quattordicesima non costituisce reddito
L’importo relativo alla quattordicesima non costituisce reddito ai fini IRPEF, per cui sia ai fini fiscali sia per la corresponsione delle prestazioni previdenziali e assistenziali non viene computata nel reddito.