Tra le riforme di questo governo, volte a rivoluzionare il mondo della scuola e quello del lavoro, merita particolare attenzione la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata, più comunemente denominata RITA, contenuta nella legge di bilancio 2017.
Quali sono le caratteristiche principali e chi può beneficiarne?
La RITA è rivolta a coloro che hanno scelto di investire in una forma di previdenza complementare. Con la nuova RITA, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, volontaria o involontaria, il lavoratore (che non ha ancora maturato i requisiti di anzianitá per ottenere la pensione statale) può chiedere di ricevere l’intera somma accumulata, o anche solo una parte, sotto forma di rendita temporanea, fino a quando non avrà conseguito i requisiti indispensabili per l’accesso al sistema pensionistico italiano.
Requisiti per usufruire della RITA
Condizione indispensabile per usufruire della rendita integrativa temporanea anticipata, prima del compimento dei 66 anni e 7 mesi, è il possesso dei requisiti che aprono l’accesso all’APe volontario.
Chi intende usufruire della RITA deve:
– avere almeno 63 anni;
– risultare iscritto all’assicurazione generale obbligatoria;
– godere di un’anzianitá contributiva minima di almeno 20 anni, all’interno del sistema di previdenza obbligatoria;
– essere nelle condizioni di poter maturare il diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi;
– non essere già titolare di un trattamento pensionistico diretto o di un assegno ordinario di invalidità.
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Differenze tra APe e RITA
Nonostante il forte legame annunciato tra l’APe e la RITA, la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata potrà essere riscossa dal lavoratore a prescindere dalla sua adesione al sistema APe volontario.
Quindi, il lavoratore che avrà superato il limite minimo dei 63 anni potrà liberamente scegliere se e quanta parte del suo futuro assegno pensionistico farsi anticipare tramite l’APe. Lo stesso lavoratore potrà anche richiedere una quota o l’intera somma della pensione complementare, tramite lo strumento RITA.
In linea generale, dunque, sarà possibile decidere se si intende usufruire di RITA e APe congiuntamente, o solo in modo alternativo.
Tassazione
Va ricordato, però, che mentre la somma corrisposta tramite l’APe non è soggetta a prelievo fiscale IRPEF quella ricevuta tramite RITA sarà soggetta a prelievo fiscale IRPEF secondo una variabile che va da un minimo del 9% a un massimo del 15%.
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Chi può richiedere la RITA
Lo strumento previdenziale RITA è rivolto sia ai lavoratori del settore privato e sia ai dipendenti del settore pubblico, purché abbiano sottoscritto un fondo pensionistico complementare o piani pensionistici individuali.
Non possono godere di questo strumento, invece, tutti i lavoratori che abbiano sottoscritto un fondo pensionistico prima del 1993.