Il congedo parentale è un diritto riservato ai genitori e consiste in un periodo di astensione dal lavoro per un totale di dieci mesi. La funzione del congedo parentale è quella di consentire la presenza dei genitori accanto al bambino nei primi anni della sua vita. Vediamo in che modo questo periodo può essere riscattato ai fini della pensione.
Il diritto al congedo parentale (in base al D.Lgs. 80/2015) è riconosciuto sia ai lavoratori che alle lavoratrici dipendenti e anche alle lavoratrici madri autonome (per un periodo massimo di tre mesi).
In generale, la durata complessiva del congedo parentale non deve superare i dieci mesi. Nello specifico:
- trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità, la madre può usufruire del congedo parentale per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
- anche il padre può richiederlo per un periodo continuativo o frazionato non superiore ai sei mesi;
- nel caso in cui fosse presente un solo genitore, a questo spetta un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
Come riscattare il congedo parentale
Ai fini pensionistici il congedo parentale, che è coperto da contribuzione figurativa, rispetta le seguenti direttive:
- è retribuito per entrambi i genitori con un trattamento economico del 30% fino al sesto anno di età del bambino e per un periodo massimo di sei mesi;
- dal compimento del sesto anno di età del bambino e fino all’ottavo, spetta ai genitori una retribuzione pari al 30% solo nel caso in cui il reddito del genitore sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione;
- dall’ottavo anno e fino al dodicesimo il congedo non è retribuito.
A differenza dei periodi di astensione obbligatoria dal lavoro, nel congedo parentale, la contribuzione figurativa non è riconosciuta per i periodi collocati al di fuori del rapporto di lavoro.
Questi periodi possono essere però recuperati a fini pensionistici attraverso il riscatto o la prosecuzione volontaria dei contributi a condizione che il soggetto richiedente possa far valere, all’atto della domanda, complessivamente almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa.
La copertura ai fini pensionistici del congedo parentale può essere estesa anche anche alle lavoratrici e ai lavoratori autonomi assicurati presso una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi nel limite:
- di tre mesi entro il primo anno di vita del bimbo;
- di sei mesi per i primi 3 anni di vita del bimbo per gli iscritti alla gestione separata.
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