Con il Decreto Semplificazioni di luglio 2021 arrivano importanti cambiamenti sul fronte Superbonus 110%. Alcuni aspetti burocratici risulteranno meno pesanti e consentiranno di avviare i lavori di ristrutturazione in modo più semplice e rapido. Vediamo nel dettaglio quali sono le novità importanti.
Le novità del decreto Semplificazioni
Come abbiamo specificato nei precedenti articoli, il Superbonus 110% è uno strumento attivato per rilanciare rapidamente il settore dell’edilizia e rispondere alle importanti sfide previste dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima, incentivando gli interventi di riqualificazione energetica e sismica di alcune tipologie di edifici.
Le prime importanti novità introdotte di recente con l’ultimo decreto riguardano il modulo CILA, ossia la Comunicazione di inizio lavori asseverata, che:
- non sarà più diverso da regione a regione ma unico e standardizzato in tutta Italia;
- sarà disponibile sul sito www.funzionepubblica.gov.it dal 5 agosto e snellirà le procedure per l’avvio dei lavori, dando un forte impulso al Superbonus 110%.
Infatti, per tutte le opere previste dal Superbonus 110% (con l’eccezione di quelle consistenti nella demolizione e ricostruzione di un edificio), basterà inviare al comune di riferimento la CILA per iniziare i lavori di efficientamento e ristrutturazione.
Nella CILA dovranno essere indicati:
- gli estremi del permesso di costruire o del provvedimento che ha legittimato l’immobile;
- una semplice dichiarazione per gli edifici costruiti prima del 1°settembre 1967, momento di entrata in vigore dell’obbligo di licenza edilizia.
Un’altra importante novità introdotta riguarda l’attestazione di stato legittimo. Questa certificazione, riguardante la regolarità urbanistica, risultava essere la più complessa da reperire soprattutto per gli edifici più vecchi e il principale ostacolo all’avvio dei lavori per il Superbonus.
Ora, però, non risulterà più necessaria: sarà sufficiente la dichiarazione di conformità dell’intervento redatta dal progettista per iniziare i lavori.
Infine, anche la documentazione progettuale da allegare alla CILA sarà più semplice e snella:
- l’elaborato dei lavori consisterà nella descrizione, in forma sintetica, dell’intervento da realizzare;
- eventuali grafici aggiuntivi dovranno essere presentati soltanto se indispensabili per una descrizione più dettagliata.
Quando decade il diritto al Superbonus 110%
Ricordiamo, inoltre, che il Decreto Semplificazioni di luglio prevede la decadenza dal beneficio fiscale in caso di:
- mancata presentazione della CILA;
- interventi realizzati in maniera diversa da quanto descritto nella CILA;
- la mancanza del titolo abilitativo o dell’epoca di costruzione;
- attestazioni fornite non corrispondenti al vero;
- irregolarità in caso di lavori condominiali dove quelli sulle parti comuni siano “trainati” sulle unità interne.
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