Finalmente, dal 1° marzo, anche i cedolini di pensione superiori a 4 volte il trattamento minimo INPS vedono un aumento dovuto alla rivalutazione. Ecco cosa c’è da sapere.
Si completa l’adeguamento, in due fasi, delle pensioni che segue il meccanismo della “perequazione automatica“, cioè l’adeguamento dell’importo delle pensioni all’inflazione e al costo della vita determinato dall’ISTAT, che si applica a tutti i trattamenti pensionistici erogati dall’ Istituto di previdenza.
Nel caso fossi interessato a capire meglio i meccanismi legati all’inflazione e come poterli sfruttare a tuo vantaggio, guarda il video dedicato sul canale YouTube di Prestiter.
Le pensioni che saranno rivalutate
A gennaio, le pensioni con un importo fino a 2.101,52 euro lordi mensili (pari a quattro volte il trattamento minimo di 525,38 euro) erano state incrementate del 7,3%.
Da marzo, invece, è la volta delle pensioni superiori a 2.101,52 euro, per cui anche i pensionati relativamente “più ricchi” riceveranno gli aumenti insieme agli arretrati dei due mesi precedenti.
Di seguito, ecco un breve riepilogo degli importi rivalutati per il periodo 2023-2024:
- del 100% alle pensioni complessivamente pari o inferiori a quattro volte le pensioni minime INPS
- dell’85% per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte le pensioni minime INPS
- del 53% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte le pensioni minime INPS e pari o inferiori a sei volte le pensioni minime INPS
- del 47% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte le pensioni minime INPS e pari o inferiori a otto volte le pensioni minime INPS
- del 37% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte le pensioni minime INPS e pari o inferiori a dieci volte le pensioni minime INPS
- del 32% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte le pensioni minime INPS.
Quali sono le pensioni escluse dalla rivalutazione?
Sono escluse dalla rivalutazione tutte le prestazioni:
- a carico delle assicurazioni facoltative
- le pensioni a carico del Fondo clero ed ex ENPAO
- l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale
- le prestazioni a carattere assistenziale
- e le pensioni che usufruiscono dei benefici previsti per le vittime di atti di terrorismo.
Sono infine escluse dalla perequazione le prestazioni di accompagnamento a pensione come l’Ape sociale, che non vengono rivalutate per tutta la loro durata.